Il Giudice del lavoro, dott. Romano Canosa il 12 febbraio 2001 … ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e diritto

Con ricorso gli attori, dipendenti del comune addetti alla biblioteca comunale di Milano Sormani, inquadrati nella IV qualifica funzionale, profilo professionale esecutori dei servizi di biblioteca, hanno chiesto che fosse loro riconosciuto o il livello VI o, in subordine, il V, adducendo che l’attività da loro svolta era sicuramente più complessa di quella rientrante nel IV.

Si è costituito il convenuto ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

La causa è stata discussa e decisa alla udienza del 12 febbraio 2001.

La domanda subordinata è fondata.

Nel DPR n.347/83 allegato A si dice, per quanto riguarda l’area culturale e per la quarta qualifica, semplicemente che sono comprese nell’area stessa attività di accompagnamento dei visitatori nelle grotte naturali o di guida nei musei.

Nulla pertanto si dice dell’attività svolta dai ricorrenti.

Per la VI qualifica funzionale sono invece previste, per l’area culturale, “le attività di assistenza e di collaborazione nelle biblioteche, comprendenti le funzioni di catalogazione e cura degli schedari inerenti il materiale bibliografico, nonché le funzioni di assistenza nell’organizzazione di attività culturali e di promozione della struttura, nonché svolgimenti di attività educative individuali o di gruppo”.

Per quanto riguarda l’area culturale, non si fa riferimento ad alcuna figura professionale riconducibile all’area V.

Al contrario il DPR 333/90 nell’area cultura, tempo libero e sport, prevede anche la figura del “collaboratore professionale” di V livello.

È pacifico in atti, sulla base delle ammissioni di entrambe le parti e della prova per testi espletata, che tutti i ricorrenti non svolgono in permanenza una sola attività, ma ruotano su una serie di posizioni, alcune delle quali importano senza dubbio alcuno lo svolgimento di attività sicuramente superiori a quelle meramente esecutive, proprie appunto degli “esecutori” o comunque previste nel DPR 83.

L’attività, ad esempio, da loro svolta al banco richiesta e distribuzione periodici, come ogni frequentatore della Sormani sa, si estrinseca non solo nella presa e nella consegna all'utente del periodico, ma in una continua vera e propria attività di consulenza, molti tra gli utenti, soprattutto tra quelli che chiedono testi legislativi nazionali o regionali, essendo sprovvisti di ogni nozione al riguardo. E lo stesso accade nei confronti di coloro che chiedono precedenti giurisprudenziali, spesso sulla base di indicazioni assai vaghe.

Una situazione non molto differente si verifica anche nella distribuzione libri.

Alquanto complessa è anche l’attività di gestione del prestito librario, che viene svolta con l’ausilio di una molteplicità di programmi di software, nonché quella svolta dagli addetti al settore audiovisivo.

Esiste indubbiamente per ognuno di questi servizi un ufficio consulenza, con personale di VI livello, a cui il pubblico può rivolgersi. Ma, come confermato dalla stessa teste di parte convenuta, “il consulente non è sempre presente in quanto può darsi che stia seguendo un utente o che sia stato chiamato in deposito”. In tali casi “può darsi che l’utente aspetti il ritorno del consulente o può darsi che le informazioni gli siano fornite direttamente dall’esecutore”.

In conclusione, posto che i ricorrenti ruotano su diverse posizioni e che molte di queste comportano lo svolgimento di attività più complesse di quelle meramente esecutive, ritiene il giudicante che ad essi debba essere riconosciuto il V livello, che prevede, con la espressione di “collaboratore professionale”, lo svolgimento di attività alquanto più ricche di contenuto intellettuale di quelle istituzionalmente svolte da semplici “esecutori”.

PQM

Il giudice dichiara che i ricorrenti hanno svolto dal 1° luglio 1998 mansioni di V livello, condanna il convenuto a pagare ad ognuno di essi la somma di £ 3.088.000, con interessi e rivalutazione; condanna il convenuto alle spese di lite, liquidate in £. 20.000.000; dichiara la sentenza esecutiva.

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro del Tribunale Ordinario di Milano il 23 febbraio 2001

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