Sentenza N. 725

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di Milano

SEZIONE LAVORO

 

Composta dai Signori Magistrati

            Dott. Luigi de Angelis                        Presidente Rel.

            Dott. Angiola Sbordone            Consigliere

            Dott. Paola Accardo             Consigliere

            ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero di ruolo sopra riportato, discussa all'udienza

collegiale del 11.12.2001 e promossa con ricorso depositato i1 27.4.2001

 

DA

COMUNE DI MILANO in persona del Sindaco pro tempore dott. Gabriele Albertini

elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla 8, presso gli Avv.ti Maria Rita SURANO

Elena SAVASTA e Vincenza PALMIERI

APPELLANTE

 

CONTRO

TESSE Riccardo Roberto, ABBONANTE Salvatore, PESSINA Moreno Luca, CONSONNI Luigi

elettivamente domiciliati in Milano, Via Bellezza 9, presso l'Avv. Mirco RIZZOGLIO

APPELLATO

 

OGGE'I'TO:             Appello sentenza Gìudice di Tribunale […]

 

retribuzione di attività corrispondente a mansioni superiori.

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza 6 marzo 2001 n. 629 il tribunale di Milano, accogliendo, per quel che ora interessa, le domande subordinate di Riccardo Tesse, Salvatore Abbonante, Luca Moreno Pessina, Luigi Consonni, dipendenti del Comune di Milano inquadrati nella quarta – Abbonante nella terza led – qualifica funzionale, ha condannato il convenuto Comune di Milano a pagare loro le differenze retributive derivanti dal riconoscimento dello svolgimento di mansioni di quinto livello dal luglio 1998.

Contro la sentenza il 27 aprile 2001 ha proposto appello il Comune, lamentando come, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, le mansioni svolte dagli attori (di aggiornamento, a mezzo computer, di dati d'archivio secondo schemi prestabiliti e copiatura di stralci planimetrici conservati presso l’archivio) corrispondono all'inquadramento dei lavoratori, anche perché non risulta la prevalenza di quelle più qualificanti e comunque la responsabilità di indirizzo propria del quinto livello.  In ogni caso, ha sostenuto sempre l’appellante, il diritto andava riconosciuto dal 31 marzo 1999, data di stipulazione del contratto collettivo cui fa riferimento l'art. 56 d.lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni, e comunque da non prima del 29 ottobre 1998.

Gli appellati hanno resistito ed hanno svolto appello incidentale teso al riconoscimento delle differenze retributive legate allo svolgimento di mansioni di sesto livello e ciò fino al 31 marzo 2000.

 

All'udienza dell'11 dicembre 2001 la causa è stata discussa e decisa per i seguenti

 

Motivi

1.

Va chiarito che Serra e Pasquale, come risulta dall'intestazione e dal contenuto dell'impugnazione incidentale nonché dalle stesse quattro procure alle liti rilasciate, non hanno proposto appello, e che l’indicazione dei loro nominativi a pag. 22 della memoria costitutiva è ad abundantiam o dovuta a mero errore materiale.

 

2.

Contrariamente a quanto lamentato nell’atto d’appello (pag. 9 ss.), il primo giudice non è

pervenuto al decisum ritenendo qualificante, ai fini del ritenuto svolgimento di mansioni di quinto

livello (ex da parte degli attori, un certo impiego del computer da parte loro.  In sentenza è infatti stato valorizzato il tipo di uso dagli stessi effettuato, precisandosi che non si tratta di mera immissione di dati, ma di raccolta, verifica, elaborazione, allegazione delle planimetrie e costruzione originale di disegni o di cartelli stradali.  Si precisa in proposito che Tesse e Abbonante sono addetti alla registrazione e all’aggiornamento delle planimetrie e alla costruzione di nuovi disegni, anche se solo il primo utilizza il più sofisticato sistema autocad, Pessina è addetto alla programmazione e costruzione dei cartelli stradali, nonché all'attività di manutenzione; Consonni prepara l’intervento di riparazione urgente rispetto alla segnaletica e predispone i relativi fogli.

Nell’esprimere la sua valutazione puntualmente il tribunale ha richiamato il d.p.r. n. 333 del 1990, il

quale, sia pure con riguardo a settore differente (informatico), prevede un inquadramento iniziale dei dipendenti al quinto livello, e può quindi aiutare a specificare la genericità della formula dell’ “uso complesso di dati per l’espletamento delle prestazioni lavorative” previsto per il collaboratore

professionale di quinta qualifica funzionale, il quale, come dice la disposizione, “può richiedere altresì preparazione tecnica e particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro con eventuale impiego di apparecchiature complesse". Vi è quindi, nell’ipotesi di specie, qualcosa in più rispetto alla figura dell’esecutore (quarta qualifica funzionale), nelle cui “attività specializzate... anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso” pare piuttosto rientrare chi si avvalga del computer per le operazioni più semplici, quale la videoscrittura o la semplice archiviazione di dati: si sottolinea, in proposito, che l’operatore di terza qualifica funzionale non adopera il computer (“attività prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l’uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro”), e che quindi deve pure doversi distinguere tra coloro che, pur appartenendo alla medesima area che si definiva una volta delle mansioni di ordine, lo adoperano in modi diversamente complessi.

 

Nel disattendere l’appello principale vanno aggiunte alcune considerazioni:

la prima è che I' esistenza di poteri di coordinamento e di responsabilità dei risultati raggiunti dai

collaboratori coordinati è richiesta dalla declaratoria in questione solo in via eventuale.

La seconda considerazione è che la prevalenza su cui tanto si è insistito dal parte del Comune nelle sue difese, riguarda il caso del dipendente che, inquadrato in una certa qualifica svolgente certe mansioni, venga poi adibito in parte a mansioni proprie della qualifica (immediatamente) superiore;

non invece al caso in questione, in cui si tratta di verificare se i compiti stabilmente svolti da un dipendente rientrino, complessivamente considerati, in uno o in un altro inquadramento. Del resto, giova precisarlo, stante le dichiarazioni di Meazza, confermative di quelle degli attori, una questione di prevalenza potrebbe porsi solo con riguardo a Pessina, addetto anche alla manutenzione dei cartelli stradali. Ma anche per lui tale attività viene svolta non in misura prevalente, ma uguale all’altra.

Secondo la corte, infine – che in questo non condivide la pur recente giurisprudenza del consiglio di stato in materia – il regime transitorio di cui all’ultimo comma dell‘art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 non comprende le pretese retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori.

 

Induce a questa conclusione l’espresso riferimento ivi contenuto all’inesistenza del diritto ad avanzamenti automatici in caso di mansioni superiori. Siffatto riferimento sarebbe privo di valore normativo se non lo si leggesse in contrapposizione all’esistenza del diritto al trattamento retributivo superiore, come del resto si comprende dall’eliminazione, ad opera dell’art. 15 d.lgs. n. 80 del 1998 dell’inciso riguardante “il diritto a differenze retributive” pure presente nel testo originario introdotto nel d.lgs. n. 29 del 1993 dal d.lgs n. 80 del 1998. Non si trascuri, in proposito, come il legislatore delegato fosse consapevole delle tensioni giurisprudenziali in materia anche a seguito di Corte cost. 31 marzo 1995, n. 101.

 

3.

Va anche disatteso l’appello incidentale. Le su descritte mansioni, infatti, non superano la soglia della complessità dell’uso dei dati, della preparazione tecnica e particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro con eventuale impiego di apparecchiature complesse di cui si è detto. Non a caso, del resto, a caratterizzare le attività della sesta qualifica funzionale – ancora non a caso propria dell’”istruttore” – è richiesta una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale, del quale non è neppure allegato il possesso da parte degli attori.

Nel dispositivo che, nel rito del lavoro, prevale sulla motivazione avendo c.d. efficacia esterna (ad es., Cass. 11 gennaio 2001, n. 300), il tribunale non ha poi limitato al marzo 1999 le retribuzioni dovute. Del resto, l’indicazione del 1999 invece che del 2000 nella parte motiva della decisione è probabilmente dovuta ad errore materiale.

 

Infine, si sottolinea come i dipendenti non si lamentino della mancata statuizione sulla richiesta di pagamento di importi determinati, e come l’impugnazione comprenda interessi e rivalutazione solo in connessione con gli altri profili – qui disattesi – dell’appello incidentale.

 

In conclusione, la sentenza appellata va confermata.

L'esito dell'appello, solo parzialmente favorevole ai lavoratori, rende equa la compensazione delle spese per un terzo, a norma dell'art. 92 cod. proc. civ. La residua quota, liquidata in £. 3.500.000 complessive, di cui £.. 2.000.000 di onorari, 1.000.000 di diritti, segue la soccombenza.

 

p.q.m.

conferma la sentenza appellata,

dichiara compensate per metà le spese d'appello, condanna il Comune a pagare la residua quota di spese, che liquida in £.3.500.000.

 

Milano, 11 dicembre 2001

 

Luigi De Angelis, presidente e relatore

 

Corte d’Appello di Milano – sez. Lavoro

Resa pubblica mediante deposito in Cancelleria il 20 dic.2001