Visto l'articolo
2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per
la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego;
Visto l'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale,
nel più ampio quadro della delega conferita al Governo per la
riforma della pubblica amministrazione, ha, tra l'altro, specificamente
conferito al Governo la delega per apportare modificazioni ed integrazioni
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della
predetta legge n. 59 del 1997;
Visto, in particolare, l'articolo 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 27 del predetto decreto legislativo
n. 80 del 1998;
Visto il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994,
con il quale è stato adottato il codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 58-bis
del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993;
Ritenuta la necessità di provvedere all'aggiornamento del predetto
codice di comportamento alla luce delle modificazioni intervenute all'articolo
58-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993;
Sentite le confederazioni sindacali rappresentative;
Decreta
Art.1
Disposizioni di carattere generale
1.
I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni
esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità,
che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa.
I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della
polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché
i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano
ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art.58-bis, comma
3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al coordinamento
con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare.
Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità
dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi
in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque
per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti.
Nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 2, le previsioni degli
articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici
adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 58-bis,
comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art.2
Principi
1.
Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire
esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i
principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto
della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le
proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse
pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di
evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle
sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.
Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto
adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni
e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della
pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta
quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie
competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed
efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità
connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per
ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di
cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un
rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione.
Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità
e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli
stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò
non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie
per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei
dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle
imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione
dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento,
da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque
non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione
delle funzioni tra Stato ed Enti territoriali. Nei limiti delle proprie
competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte
dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più
vicina ai cittadini interessati.
Art.3
Regali e altre utilità
1.
Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta,
neanche in occasione di festività, regali o altre utilità
salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto
o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti
all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta,
regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro
il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità
ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi,
salvo quelli d'uso di modico valore.
Art.4
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
1.
Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il
dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad
associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui
interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio,
salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni
ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi
di carriera.
Art.5
Trasparenza negli interessi finanziari
1.
Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti
i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia
avuto nell'ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi parenti
entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari
con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che
abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio,
limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione
le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano
porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge
e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo,
o conviventi che esercitano attività politiche, professionali
o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che
egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle
attività inerenti all'ufficio.
Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari
generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria
situazione patrimoniale e tributaria.
Art.6
Obbligo di astensione
1.
Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o
ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero:
di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od
organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente
o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni
di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui
egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene
in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione
decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
Attività collaterali
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione
retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è
tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui
od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente,
un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di
incarichi remunerati.
Art.8
Imparzialità
1.
Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura
la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto
con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né
accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate
ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento
dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in
particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai
suoi superiori.
Art.9
Comportamento nella vita sociale
1.
Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione
per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati,
in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni,
non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa,
tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art.10
Comportamento in servizio
1.
Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida
ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di
decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita
le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature
di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non
utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il
dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se
ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta
abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o
gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in
relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art.11
Rapporti con il pubblico
1.
Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione
alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste
in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio.
Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico
e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con
la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione.
Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente
ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni
a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene
da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione.
Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti
con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine
a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni
il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una
amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto
degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione
nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la
continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta
tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità
di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art.12
Contratti
1.
Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente
non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde
o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né
per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti
di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese
con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio
precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese
con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio
precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni
ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese
con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione,
ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente,
questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari
generali e personale.
Art.13
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
1.
Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo
tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati
conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione
è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità:
modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità
dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie
di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti
disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza
dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita
risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
Art.14
Abrogazione
1.
Il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994 è
abrogato.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per
la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma,
28/11/00
IL
MINISTRO
F.to Franco Bassanini