Pillole di Diritto

Concorsi

Lo scorrimento delle graduatorie è facoltà

dell'Amministrazione non un diritto degli idonei

Per il Consiglio di Stato solo i vincitori di concorso godono di diritto soggettivo

 

La controversia in questione ha per oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego dell'istanza di scorrimento della graduatoria presentata da parte di un soggetto risultato idoneo non vincitore in una procedura concorsuale. Nel caso concreto, sul quale si è pronunciato il Consiglio di Stato, sez IV, con decisione 12.09.2006 n. 5320, secondo l'amministrazione appellante, risultava dubbia la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo in quanto lo scorrimento della graduatoria avrebbe comportato l'attribuzione di un incarico dirigenziale con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario in veste di giudice del lavoro. Secondo il Consiglio di Stato, la fattispecie in esame deve essere risolta in relazione alla corretta qualificazione, come diritto o interesse della situazione giuridica soggettiva, fatta valere dal concorrente idoneo non vincitore che aspiri allo scorrimento della graduatoria.
In particolare, il Consiglio di Stato ha ribadito che non sussiste, per gli idonei non vincitori di un concorso, una posizione di diritto soggettivo: solo i vincitori del concorso sono, infatti, titolari di tale posizione giuridica.
Pertanto, il sindacato giurisdizionale sull'esercizio del potere di scorrere la graduatoria non rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario.
La posizione giuridica fatta valere è qualificabile come una mera aspettativa allo scorrimento della relativa graduatoria che, invece, rappresenta una facoltà (non un obbligo) dell'amministrazione, espressione del suo potere discrezionale.
I Giudici precisano che tale orientamento non è stato influenzato dalla privatizzazione del pubblico impiego e dal passaggio delle relative controversie alla cognizione del Giudice ordinario. La decisione di scorrere la graduatoria non rientra nell'alveo degli atti di gestione del rapporto di lavoro, bensì nella funzione propria ed esclusiva della pubblica amministrazione di organizzazione degli uffici. Il Consiglio di Stato chiarisce, infine, i limiti del sindacato del Giudice amministrativo sulla scelta della pubblica amministrazione di
non utilizzare una graduatoria per procedere ad assunzioni ulteriori rispetto ai posti messi a concorso.
Il provvedimento di diniego dello scorrimento della graduatoria può essere sottoposto ad un sindacato di legittimità in relazione alla sussistenza di macroscopici vizi di eccesso di potere per arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.

Raccolta giuridica a cura del Collettivo "Prendiamo la Parola" - Slai Cobas del Comune di Milano