La
controversia in questione ha per oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego
dell'istanza di scorrimento della graduatoria presentata da parte di un soggetto
risultato idoneo non vincitore in una procedura concorsuale. Nel caso concreto,
sul quale si è pronunciato il Consiglio di Stato, sez IV, con decisione
12.09.2006 n. 5320, secondo l'amministrazione appellante, risultava dubbia la
sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo in quanto lo scorrimento
della graduatoria avrebbe comportato l'attribuzione di un incarico dirigenziale
con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario in veste di giudice del lavoro.
Secondo il Consiglio di Stato, la fattispecie in esame deve essere risolta in
relazione alla corretta qualificazione, come diritto o interesse della situazione
giuridica soggettiva, fatta valere dal concorrente idoneo non vincitore che aspiri
allo scorrimento della graduatoria.
In particolare, il Consiglio di Stato
ha ribadito che non sussiste, per gli idonei non vincitori di un concorso, una
posizione di diritto soggettivo: solo i vincitori del concorso sono, infatti,
titolari di tale posizione giuridica.
Pertanto, il sindacato giurisdizionale
sull'esercizio del potere di scorrere la graduatoria non rientra nella giurisdizione
del Giudice ordinario.
La posizione giuridica fatta valere è qualificabile
come una mera aspettativa allo scorrimento della relativa graduatoria che, invece,
rappresenta una facoltà (non un obbligo) dell'amministrazione, espressione
del suo potere discrezionale.
I Giudici precisano che tale orientamento non
è stato influenzato dalla privatizzazione del pubblico impiego e dal passaggio
delle relative controversie alla cognizione del Giudice ordinario. La decisione
di scorrere la graduatoria non rientra nell'alveo degli atti di gestione del rapporto
di lavoro, bensì nella funzione propria ed esclusiva della pubblica amministrazione
di organizzazione degli uffici. Il Consiglio di Stato chiarisce, infine, i limiti
del sindacato del Giudice amministrativo sulla scelta della pubblica amministrazione
di
non utilizzare una graduatoria per procedere ad assunzioni ulteriori rispetto
ai posti messi a concorso.
Il provvedimento di diniego dello scorrimento della
graduatoria può essere sottoposto ad un sindacato di legittimità
in relazione alla sussistenza di macroscopici vizi di eccesso di potere per arbitrarietà,
irrazionalità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.