B.R.
è stato assunto nel novembre 1992 dalla s.p.a. My Lunch come addetto al
servizio di refezione scolastica presso il Comune di Biella. Nel 2000 egli è
passato alle dipendenze della s.p.a. Compass Group Italia, che ha incorporato
la My Lunch. Successivamente egli ha promosso nei confronti dell'azienda un'azione
giudiziaria diretta ad ottenere il pagamento di trasferte. Il 10 agosto 2001 la
Compass gli ha comunicato il trasferimento da Biella a Pomigliano d'Arco con effetto
dal 25 agosto.
Egli ha rifiutato di prendere servizio nella nuova sede, facendo
presente che la lettera di assunzione prevedeva espressamente Biella come luogo
di lavoro. L'azienda ha aperto nei suoi confronti un procedimento disciplinare
con l'addebito di assenza ingiustificata a Pomigliano d'Arco. Egli si è
giustificato facendo presente che il suo posto di lavoro era, per contratto, Biella.
L'azienda lo ha licenziato per inadempimento. Il lavoratore ha chiesto al Tribunale
di Biella di annullare il licenziamento e di condannare l'azienda a reintegrarlo
nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno in base all'art. 18 St. Lav..
Il
Tribunale ha rigettato il ricorso in quanto ha ritenuto che fosse nella facoltà
dell'azienda modificare il luogo di lavoro.
Questa decisione è stata
riformata dalla Corte di Appello di Venezia, che ha dichiarato illegittimo il
licenziamento, ha ordinato all'azienda di reintegrare il dipendente nel posto
di lavoro e l'ha condannata al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni
maturate dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione. La Corte
ha
motivato la sua decisione osservando che dal contratto di lavoro sottoscritto
nel novembre 1992 emergeva l'impegno di Costantino C. a rendere la prestazione
in un preciso luogo (servizio di refezione scolastica presso il Comune di Biella)
e l'obbligo della società di adibirlo a tale servizio. La Compass ha proposto
ricorso per cassazione censurando la Corte di Appello di Venezia per vizi di motivazione
e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16907 del 25 luglio
2006, Pres. Lupi, Rel. Stile) ha rigettato il ricorso richiamando l'orientamento
espresso in varie sentenze (n. 3219/79, n. 1738/82, n. 4334/83, n. 3249/85) secondo
cui il potere datoriale di determinare il luogo della prestazione lavorativa e
di trasferire il lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra è
discrezionalmente esercitabile quando sussistano ragioni tecniche, organizzative
e produttive, salvo che, per disposizione di contratto collettivo o individuale,
non venga stabilito con carattere vincolante per entrambe le parti che la prestazione
lavorativa debba essere effettuata in un determinato luogo.