Pillole di Diritto

 

I documenti necessari per ottenere il congedo di paternità
(Messaggio INPS n. 8774/2007)

Il congedo di paternità (art. 28 del D.lgs n. 151/01) ricorre qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
• morte o grave infermità della madre;
• abbandono del figlio da parte della stessa o affidamento esclusivo del bambino al padre.
Allo stesso modo per quanto riguarda la possibilità di estendere fino a 10 mesi il congedo parentale, la circolare INPS n. 8/2003 indica i medesimi casi previsti per poter usufruire del diritto al congedo di paternità.
La documentazione da produrre a corredo della domanda deve riferirsi a certificare la sussistenza di una delle predette situazioni che rendono possibile l'esercizio del diritto in questione. A tale riguardo l'INPS con questo messaggio ha chiarito la possibilità di poter utilizzare l'autocertificazione nei casi previsti dall'art. 46 del Dpr n. 445/00 (data e luogo di nascita, stato di famiglia, nascita del figlio, ecc.) e in tutte quelle situazioni, non elencate dal decreto sopra detto, che si ritiene siano a diretta conoscenza dell'interessato (art. 47, Dpr n. 445/00). Ovviamente ricordiamo che tale documentazione deve necessariamente essere sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Addentriamoci ora più nello specifico al fine di definire per ciascuna ipotesi, la documentazione necessaria:
• Morte dell'altro genitore: certificato di morte, o, in alternativa, dichiarazione sostituiva di certificazione (se il defunto è il coniuge) e dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà (se il richiedente non era legato al defunto da vincolo matrimoniale).
• Abbandono del figlio da parte dell'altro genitore: innanzitutto bisogna distinguere a seconda del fatto che sia avvenuto o meno il riconoscimento del bambino. Nel primo caso, l'interessato, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, deve presentare copia del provvedimento giudiziale in merito alla decadenza della potestà dell'altro genitore (in attesa di tale provvedimento può essere validamente presentata copia dell'istanza), nel secondo caso invece il genitore interessato deve presentare una dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà attestante il mancato riconoscimento dell'altro genitore e che il figlio è soggetto alla potestà del richiedente.
• Affidamento esclusivo del figlio: sentenza di separazione in cui viene stabilito l'affidamento esclusivo ad un solo genitore.
• Grave infermità del coniuge: specifica certificazione medica (che sarà sottoposta a verifica dai medici INPS).

Raccolta giuridica a cura del Collettivo "Prendiamo la Parola" - Slai Cobas del Comune di Milano