I
documenti necessari per ottenere il congedo di paternità
(Messaggio
INPS n. 8774/2007)
Il congedo di paternità (art. 28
del D.lgs n. 151/01) ricorre qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
morte o grave infermità della madre;
abbandono del figlio da
parte della stessa o affidamento esclusivo del bambino al padre.
Allo stesso
modo per quanto riguarda la possibilità di estendere fino a 10 mesi il
congedo parentale, la circolare INPS n. 8/2003 indica i medesimi casi previsti
per poter usufruire del diritto al congedo di paternità.
La documentazione
da produrre a corredo della domanda deve riferirsi a certificare la sussistenza
di una delle predette situazioni che rendono possibile l'esercizio del diritto
in questione. A tale riguardo l'INPS con questo messaggio ha chiarito la possibilità
di poter utilizzare l'autocertificazione nei casi previsti dall'art. 46 del Dpr
n. 445/00 (data e luogo di nascita, stato di famiglia, nascita del figlio, ecc.)
e in tutte quelle situazioni, non elencate dal decreto sopra detto, che si ritiene
siano a diretta conoscenza dell'interessato (art. 47, Dpr n. 445/00). Ovviamente
ricordiamo che tale documentazione deve necessariamente essere sottoscritta dal
richiedente in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore.
Addentriamoci ora più nello specifico al fine di
definire per ciascuna ipotesi, la documentazione necessaria:
Morte dell'altro
genitore: certificato di morte, o, in alternativa, dichiarazione sostituiva di
certificazione (se il defunto è il coniuge) e dichiarazione sostituiva
dell'atto di notorietà (se il richiedente non era legato al defunto da
vincolo matrimoniale).
Abbandono del figlio da parte dell'altro genitore:
innanzitutto bisogna distinguere a seconda del fatto che sia avvenuto o meno il
riconoscimento del bambino. Nel primo caso, l'interessato, unitamente alla dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, deve presentare copia del provvedimento
giudiziale in merito alla decadenza della potestà dell'altro genitore (in
attesa di tale provvedimento può essere validamente presentata copia dell'istanza),
nel secondo caso invece il genitore interessato deve presentare una dichiarazione
sostituiva dell'atto di notorietà attestante il mancato riconoscimento
dell'altro genitore e che il figlio è soggetto alla potestà del
richiedente.
Affidamento esclusivo del figlio: sentenza di separazione
in cui viene stabilito l'affidamento esclusivo ad un solo genitore.
Grave infermità del coniuge: specifica certificazione medica (che sarà
sottoposta a verifica dai medici INPS).
Raccolta giuridica a cura del Collettivo "Prendiamo la Parola" - Slai Cobas del Comune di Milano