I
riposi giornalieri aggiuntivi del padre lavoratore
A
seguito di istanza di interpello, il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale
è intervenuto in materia di riposi aggiuntivi al padre lavoratore.
Attualmente
la disciplina dei riposi giornalieri, art. 39 D.lgs. 151/01, prevede che la madre
lavoratrice subordinata ha diritto fino al primo anno di vita del bambino a due
periodi di riposo, anche cumulabili, di un'ora ciascuno se l'orario giornaliero
di lavoro è almeno di 6 ore o di un'ora qualora l'orario sia inferiore.
Per quanto riguarda il padre lavoratore dipendente, l'art. 40 della suddetta
legge limita il diritto ai riposi giornalieri a casistiche specifiche: in caso
di affidamento al solo padre, in caso di non utilizzo dei riposi da parte della
madre lavoratrice, nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente ed
infine in caso di morte o grave infermità della stessa.
Per quanto concerne
poi il parto plurimo, le ore di riposo sono raddoppiate solo per la madre lavoratrice
dipendente; nel caso di madre lavoratrice autonoma (artigiana, parasubordinata
o libera professionista), invece, il diritto a poter usufruire dei riposi giornalieri
aggiuntivi spetta al padre lavoratore dipendente.
Raccolta giuridica a cura del Collettivo "Prendiamo la Parola" - Slai Cobas del Comune di Milano