Pillole di Diritto

 

L’ Inps si adegua alla giurisprudenza sui permessi ex L. 104/92

(Circolare INPS n. 90 del 23 maggio 2007)

 

La pronuncia di sentenze ‘innovative’ da parte della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale ha indotto l’ Inps ad adeguarsi alla giurisprudenza e a rivedere rigidità che avevano visto protagonista l’ istituto nell’ interpretazione della normativa.

Le sentenze che hanno contribuito al nuovo orientamento giurisprudenziale sono le seguenti :

Sent. Cass. n° 7701 / 03

con cui la Suprema Corte ha respinto l’ interpretazione da parte dell’ Inps dell’ art. 33 legge 104 / 92 secondo la quale la presenza in famiglia di altra persona che sia tenuta o possa provvedere all’assistenza del parente con disabilità in situazionedi gravità esclude il diritto ai tre permessi mensili retribuiti

Sent. Cass. n° 13481/2004

con cui la Suprema Corte confermato il proprio orientamento specificando che : ‘…è presumibile che, durante l’orario di lavoro di chi presta l’assistenza e può fruire dei permessi, all’assistenza provveda altra persona presente in famiglia ed è ragionevole il bisogno di questa di fruire di tre giorni di libertà, coincidenti con la fruizione dei permessi retribuiti del lavoratore. Il criterio è analogo a quello previsto per i genitori di portatori di handicap, regolato nel medesimo articolo, per i quali la circostanza che uno di essi non lavori non esclude il diritto ai permessi retribuiti.

Si deve concludere che né la lettera né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza il famiglia di persona che possa provvedere all’assistenza‘.

Sent. Consiglio di Stato n° 394/97

nella quale è stato affermato che non si può negare il beneficio allorchè sussista il presupposto

dell’effettiva assistenza continuativa da parte del lavoratore medesimo sulla considerazione che il rapporto possa essere instaurato da altri familiari.

Nella stessa sentenza il Consiglio di Stato ha evidenziato che il beneficio in questione non è subordinato alla mancanza di altri familiari in grado di assistere il portatore di handicap.

Sent. Corte Costituzionale n° 32-5/1996

nella quale si evidenzia la ratio della legge nel suo insieme: superare o contribuire a far superare i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative e nell’ esercizio di diritti costituzionalmente protetti.

L’ orientamento giurisprudenziale consolidato ha indotto l’Inps a rivedere le indicazioni fornite precedentemente alle strutture territoriali in merito alla concessione dei benefici previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 33 della legge 104/92, ispirandosi ai nuovi criteri : non deve più essere ritenuta rilevante la presenza di familiari conviventi non lavoratori all’interno del nucleo familiare della persona disabile;

il disabile può effettuare la scelta su chi all’ interno della stessa famiglia deve prestare l’assistenza prevista dai termini di legge;

l’assistenza fornita non deve più essere quotidiana ma deve assumere i caratteri di sistematicità ed adeguatezza rispetto alle esigenze della persona con handicap grave;

i benefici relativi ai permessi devono essere riconosciuti a quei lavoratori che pur risiedendo distanti offrano assistenza sistematica ed adeguata ( ad es. personale viaggiante delle ferrovie o marittimi, personale di volo delle linee aeree ) stante impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro. A tal fine in sede di richiesta dei benefici, dovrà essere prodotto unProgramma di assistenza‘, firmato dal lavoratore richiedente e dal disabile, che verrà valutato dal responsabile del Centro medico legale della sede Inps competente;

è compatibile con i permessi in questione il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto ‘non profit’ ed a personale badante;

non da titolo a benefici il solo ricovero a tempo pieno e cioè per le intere 24 ore , fatta eccezione unicamente per il ricovero a tempo pieno finalizzato ad intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo di un bambino di età inferiore ai 3 anni in condizione di handicap grave, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3 °) nonché, su valutazione del responsabile medico legale di Inps, quello della persona in coma vigile e/o in situazione terminale (situazione assimilabili al piccolo minore);

la Pubblica Amministrazione ha in ogni caso il diritto / dovere di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e, nel caso di beneficio temporaneamente concesso, il permanere del diritto a fruire dei suddetti benefici.

Raccolta giuridica a cura del Collettivo "Prendiamo la Parola" - Slai Cobas del Comune di Milano