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L’ Inps si adegua alla giurisprudenza
(Circolare INPS n. 90 del 23 maggio 2007)
La pronuncia
di sentenze ‘innovative’ da parte della Corte di Cassazione, del Consiglio di
Stato e della Corte Costituzionale ha indotto l’ Inps
ad adeguarsi alla giurisprudenza e a rivedere rigidità che avevano visto protagonista
l’ istituto nell’ interpretazione della normativa.
Le sentenze
che hanno contribuito al nuovo orientamento giurisprudenziale sono le seguenti
:
Sent.
Cass. n° 7701 / 03
con cui
Sent.
Cass. n° 13481/2004
con cui
Si deve concludere
che né la lettera né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti
in caso di presenza il famiglia di persona che possa
provvedere all’assistenza‘.
Sent.
Consiglio di Stato n° 394/97
nella quale è
stato affermato che non si può negare il beneficio allorchè sussista il presupposto
dell’effettiva
assistenza continuativa da parte del lavoratore medesimo sulla considerazione
che il rapporto possa essere instaurato da altri familiari.
Nella stessa
sentenza il Consiglio di Stato ha evidenziato che il beneficio in questione non
è subordinato alla mancanza di altri familiari in grado di assistere il portatore
di handicap.
Sent.
Corte Costituzionale n° 32-5/1996
nella quale si
evidenzia la ratio della legge nel suo insieme: superare o contribuire a far superare
i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività
sociali e lavorative e nell’ esercizio di diritti costituzionalmente protetti.
L’ orientamento
giurisprudenziale consolidato ha indotto l’Inps a rivedere le indicazioni fornite
precedentemente alle strutture territoriali in merito alla concessione dei benefici
previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 33 della legge 104/92, ispirandosi ai nuovi
criteri : non
deve più essere ritenuta rilevante la presenza di familiari conviventi non lavoratori
all’interno del nucleo familiare della persona disabile;
il disabile
può effettuare la scelta su chi all’ interno della stessa famiglia
deve prestare l’assistenza prevista dai termini di legge;
l’assistenza
fornita non deve più essere quotidiana ma deve assumere i caratteri
di sistematicità ed adeguatezza rispetto alle esigenze della persona con handicap
grave;
i benefici
relativi ai permessi devono essere riconosciuti a quei lavoratori che pur risiedendo
distanti offrano assistenza sistematica ed adeguata ( ad es. personale viaggiante
delle ferrovie o marittimi, personale di volo delle linee aeree ) stante impregiudicato
il potere organizzativo del datore di lavoro. A tal fine in sede di richiesta
dei benefici, dovrà essere prodotto un ‘Programma di assistenza‘, firmato dal lavoratore richiedente
e dal disabile, che verrà valutato dal responsabile del Centro medico legale della
sede Inps competente;
è compatibile
con i permessi in questione il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto
‘non profit’ ed a personale badante;
non da titolo
a benefici il solo ricovero a tempo pieno e cioè per le intere 24 ore , fatta
eccezione
unicamente
per il ricovero a tempo pieno finalizzato ad intervento chirurgico oppure a scopo
riabilitativo di un bambino di età inferiore ai 3 anni in condizione di handicap
grave, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera
il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o
affine entro il 3 °) nonché, su valutazione del responsabile medico legale di
Inps, quello della persona in coma vigile e/o in situazione terminale (situazione
assimilabili al piccolo minore);
Raccolta giuridica a cura del Collettivo "Prendiamo la Parola" - Slai Cobas del Comune di Milano