Pillole di Diritto

 

CASSAZIONE
Lo stress da lavoro va sempre risarcito
Sovvertite le sentenze dei giudici di primo e secondo grado

 

Il fatto che un lavoratore sia già duramente provato dallo stress, per motivi personali attinenti alla sua vita privata, è una circostanza che - di per sé - non esclude che anche ragioni professionali possano aver provocato, come "concausa", l'insorgere della depressione. Pertanto al dipendente che ha alle spalle una "vita difficile", non può
essere negata l'indennità assicurativa dell'Inail - per invalidità e inabilità-qualora sia provata la "durezza" dei carichi lavorativi attinenti le sue mansioni. Lo sottolinea la Cassazione accogliendo il ricorso di una impiegata di "alto livello", dipendente di una casa editrice milanese, contro la sentenza con la quale i giudici di primo e secondo grado le avevano negato il diritto all'accertamento dello stress da lavoro in quanto la donna aveva una esistenza costellata da situazioni familiari molto critiche.

Corte di Cassazione
Sentenza n. 19434/2006


Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 6 giugno -11 settembre 2006, n. 19434
Presidente Sciarelli - Relatore Celentano Pm Gaeta - difforme - Ricorrente R. - Controricorrente Inail

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Milano la signora Lucia R. chiedeva accertarsi che lo stress lavorativo legato alle condizioni di lavoro presso la casa editrice Scode Spa presso la quale lavorava dal settembre 1991, le aveva procurato una grave sindrome depressiva, con invalidità assoluta temporanea ed inabilità permanente del 75%.
Chiedeva la condanna dell'Inail al pagamento delle relative prestazioni, negate in sede amministrativa.
L'Inail, costituitosi, negava ogni nesso causale fra l'attività lavorativa e la sindrome depressiva, che deduceva precedente alla attività lavorativa. Con sentenza del 6 giugno 2002 il Tribunale respingeva il ricorso: e la Corte di appello di Milano, con sentenza dell'1 aprile-6 agosto 2003, rigettava l'appello della lavoratrice.
I giudici di secondo grado osservavano che la ricorrente si era trovata nel corso della vita, ad affrontare situazioni difficili o traumatiche, alcune non collegate all'attività lavorativa fino ad arrivare ad una eccessiva drammatizzazione di quello che era un normale rapporto di lavoro con i suoi carichi e le sue responsabilità. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura Lucia R..
L'Inail resiste con controricorso, illustrato con memoria.


Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'articolo 445 Cpc e vizio di motivazione, la difesa della ricorrente
lamenta che la Corte di appello ha disatteso la domanda e la relazione medica di parte prodotta in primo grado senza disporre una consulenza tecnica medico legale (non disposta, neppure in primo grado), necessaria in relazione alla malattia denunciata e alle considerazioni riportate nella consulenza di parte della specialista psichiatra.
2. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione su punto decisivo, la difesa della ricorrente lamenta che la Corte territoriale, affermando che la signora R. si era trovata ad affrontare un ritmo di lavoro abbastanza sostenuto in sintonia con la sua posizione di impiegata di livello elevato, non ha adeguatamente tenuto conto delle testimonianze assunte in primo grado, che avevano confermato il continuo aumento dei compiti lavorativi della ricorrente non in relazione all'azienda dalla quale era stata assunta ma in relazione ad altre imprese ad essa estranee, a seguito di carenza o riduzione di personale di ciascuna di esse.
3. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'articolo 41 Cp e vizio di motivazione la difesa R. lamenta che i giudici di appello hanno violato il principio di equivalenza delle cause applicabile anche alle malattie professionali. Deduce che omettendo di disporre una consulenza medico legale, i giudici hanno immotivatamente escluso
ogni concorso causale, nella genesi della malattia psichica, delle condizioni di lavoro.
4. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. Il prevalente indirizzo nella giurisprudenza della Corte ritiene che nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, che richiedono accertamenti tecnici la consulenza tecnica in appello, normalmente facoltativa, diviene obbligatoria se è stata omessa dal giudice di primo grado (Cassazione, 2187/86; 12354/98; 5794/99; 4927/04). Il mancato espletamento della consulenza, nel caso che neppure in primo grado sia stata espletata, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti e si risolve, inoltre, in un vizio di motivazione della sentenza (cfr. Cassazione 4927/04), ferma restando, naturalmente, la facoltà del giudice del merito di discostarsi motivatamente dal parere del Ctu. Nella fattispecie in esame i giudici di appello hanno espresso la convinzione, non confortata da un accertamento medico legale sulle condizioni psichiche della assicurata né da adeguata motivazione, che l'attività di lavoro sia stata un'occasione di stress anziché una causa o concausa scatenante; hanno così escluso, senza alcuna motivazione, la possibile operatività del principio di equivalenza causale, che non esclude la sussistenza della professionalità della malattia anche in presenza di una intrinseca debolezza o predisposizione del soggetto. Il ricorso va quindi accolto, con l'assorbimento degli altri profili di dedotta illegittimità o carenza motivazionale. La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado che si indica nella Corte di appello di Brescia, perché giudichi sull'appello della lavoratrice preavviso il necessario espletamento di consulenza tecnico medico legale. Al giudice di rinvio si rimette anche la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese alla Corte di appello di Brescia.
Corte di Cassazione - Sezione Lavoro Sentenza n. 19434/2006.

Raccolta giuridica a cura del Collettivo "Prendiamo la Parola" - Slai Cobas
del Comune di Milano