CASSAZIONE
Lo
stress da lavoro va sempre risarcito
Sovvertite
le sentenze dei giudici di primo e secondo grado
Il
fatto che un lavoratore sia già duramente provato dallo stress, per motivi
personali attinenti alla sua vita privata, è una circostanza che - di per
sé - non esclude che anche ragioni professionali possano aver provocato,
come "concausa", l'insorgere della depressione. Pertanto al dipendente
che ha alle spalle una "vita difficile", non può
essere negata
l'indennità assicurativa dell'Inail - per invalidità e inabilità-qualora
sia provata la "durezza" dei carichi lavorativi attinenti le sue mansioni.
Lo sottolinea la Cassazione accogliendo il ricorso di una impiegata di "alto
livello", dipendente di una casa editrice milanese, contro la sentenza con
la quale i giudici di primo e secondo grado le avevano negato il diritto all'accertamento
dello stress da lavoro in quanto la donna aveva una esistenza costellata da situazioni
familiari molto critiche.
Corte di Cassazione
Sentenza
n. 19434/2006
Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 6 giugno -11 settembre
2006, n. 19434
Presidente Sciarelli - Relatore Celentano Pm Gaeta - difforme
- Ricorrente R. - Controricorrente Inail
Svolgimento
del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano la signora Lucia R.
chiedeva accertarsi che lo stress lavorativo legato alle condizioni di lavoro
presso la casa editrice Scode Spa presso la quale lavorava dal settembre 1991,
le aveva procurato una grave sindrome depressiva, con invalidità assoluta
temporanea ed inabilità permanente del 75%.
Chiedeva la condanna dell'Inail
al pagamento delle relative prestazioni, negate in sede amministrativa.
L'Inail,
costituitosi, negava ogni nesso causale fra l'attività lavorativa e la
sindrome depressiva, che deduceva precedente alla attività lavorativa.
Con sentenza del 6 giugno 2002 il Tribunale respingeva il ricorso: e la Corte
di appello di Milano, con sentenza dell'1 aprile-6 agosto 2003, rigettava l'appello
della lavoratrice.
I giudici di secondo grado osservavano che la ricorrente
si era trovata nel corso della vita, ad affrontare situazioni difficili o traumatiche,
alcune non collegate all'attività lavorativa fino ad arrivare ad una eccessiva
drammatizzazione di quello che era un normale rapporto di lavoro con i suoi carichi
e le sue responsabilità. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando
tre motivi di censura Lucia R..
L'Inail resiste con controricorso, illustrato
con memoria.
Motivi della decisione
1. Con
il primo motivo, denunciando violazione dell'articolo 445 Cpc e vizio di motivazione,
la difesa della ricorrente
lamenta che la Corte di appello ha disatteso la
domanda e la relazione medica di parte prodotta in primo grado senza disporre
una consulenza tecnica medico legale (non disposta, neppure in primo grado), necessaria
in relazione alla malattia denunciata e alle considerazioni riportate nella consulenza
di parte della specialista psichiatra.
2. Con il secondo motivo, denunciando
vizio di motivazione su punto decisivo, la difesa della ricorrente lamenta che
la Corte territoriale, affermando che la signora R. si era trovata ad affrontare
un ritmo di lavoro abbastanza sostenuto in sintonia con la sua posizione di impiegata
di livello elevato, non ha adeguatamente tenuto conto delle testimonianze assunte
in primo grado, che avevano confermato il continuo aumento dei compiti lavorativi
della ricorrente non in relazione all'azienda dalla quale era stata assunta ma
in relazione ad altre imprese ad essa estranee, a seguito di carenza o riduzione
di personale di ciascuna di esse.
3. Con il terzo motivo, denunciando violazione
dell'articolo 41 Cp e vizio di motivazione la difesa R. lamenta che i giudici
di appello hanno violato il principio di equivalenza delle cause applicabile anche
alle malattie professionali. Deduce che omettendo di disporre una consulenza medico
legale, i giudici hanno immotivatamente escluso
ogni concorso causale, nella
genesi della malattia psichica, delle condizioni di lavoro.
4. Il ricorso è
fondato nei limiti di seguito indicati. Il prevalente indirizzo nella giurisprudenza
della Corte ritiene che nelle controversie in materia di previdenza e assistenza
obbligatoria, che richiedono accertamenti tecnici la consulenza tecnica in appello,
normalmente facoltativa, diviene obbligatoria se è stata omessa dal giudice
di primo grado (Cassazione, 2187/86; 12354/98; 5794/99; 4927/04). Il mancato espletamento
della consulenza, nel caso che neppure in primo grado sia stata espletata, costituisce
una grave carenza nell'accertamento dei fatti e si risolve, inoltre, in un vizio
di motivazione della sentenza (cfr. Cassazione 4927/04), ferma restando, naturalmente,
la facoltà del giudice del merito di discostarsi motivatamente dal parere
del Ctu. Nella fattispecie in esame i giudici di appello hanno espresso la convinzione,
non confortata da un accertamento medico legale sulle condizioni psichiche della
assicurata né da adeguata motivazione, che l'attività di lavoro
sia stata un'occasione di stress anziché una causa o concausa scatenante;
hanno così escluso, senza alcuna motivazione, la possibile operatività
del principio di equivalenza causale, che non esclude la sussistenza della professionalità
della malattia anche in presenza di una intrinseca debolezza o predisposizione
del soggetto. Il ricorso va quindi accolto, con l'assorbimento degli altri profili
di dedotta illegittimità o carenza motivazionale. La sentenza impugnata
va cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado
che si indica nella Corte di appello di Brescia, perché giudichi sull'appello
della lavoratrice preavviso il necessario espletamento di consulenza tecnico medico
legale. Al giudice di rinvio si rimette anche la regolazione delle spese di questo
giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie
il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese
alla Corte di appello di Brescia.
Corte di Cassazione - Sezione Lavoro Sentenza
n. 19434/2006.
Raccolta giuridica a cura del Collettivo "Prendiamo
la Parola" - Slai Cobas
del Comune di Milano