o deve pagare l'indennità
sostitutiva
il
licenziamento comporta sempre a carico del datore di lavoro l'obbligo del preavviso
o dell'indennità sostitutiva, esclusa l'ipotesi di sussistenza di giusta
causa per il recesso in tronco e in caso di risoluzione consensuale del rapporto,
ove la parti si accordino in tal senso.
Così si è pronunciata
la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro con Sentenza 8 giugno 2006, n. 13380 concernente
lavoro subordinato - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno - Tutela
obbligatoria - Indennità di preavviso - compatibilità.
Tuttavia
- prosegue la Cassazione - mentre nell'ambito della tutela reale il recesso ingiustificato
non è idoneo ad estinguere il rapporto di lavoro, che continua provocando
solo l'interruzione di fatto della prestazione lavorativa, viceversa nell'area
della tutela obbligatoria il licenziamento, ancorché privo di giustificazione
è idoneo ad estinguere il rapporto giacché l'articolo 8 Legge 604/1966
fa riferimento all'obbligo di "riassumere" il lavoratore. In caso di
licenziamento illegittimo, mentre in relazione alla tutela reale - in forza dell'efficacia
ripristinatoria del rapporto attribuita dalla legge - la indennità sostitutiva
del preavviso è incompatibile con la reintegra, perché non si ha
interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio
accordato dalla tutela obbligatoria, il diritto all'indennità sostitutiva
del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto. In quest'ultimo
caso, l'indennità prevista dall'articolo 8 della legge n. 604 del 1966
va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato
motivo, mentre l'indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il
fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco;
non vi è dunque, incompatibilità tra le due prestazioni, viceversa
sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due licenziamenti, entrambi privi
di giustificazione, ma l'uno intimato con preavviso e l'altro invece intimato
in tronco. La Cassazione ha così proseguito dichiarando espressamente di
non condividere la propria precedente pronuncia (Sentenza n. 1404 dell'8 febbraio
2000) che aveva escluso in un caso analogo l'indennità sostitutiva del
preavviso.