Il
Consiglio di Stato sez.V, con sentenza 25 luglio 2006 n. 4645, ha stabilito che
nel processo amministrativo illegittimo è ammissibile a condizione che
sia stato impugnato tempestivamente il provvedimento lesivo, e che sia stato coltivato
con successo il relativo giudizio di annullamento, in quanto al giudice amministrativo
non è dato di poter disapplicare atti amministrativi non regolamentari,
salvo che l'atto non sia stato già rimosso in altre sedi (ad es. in via
di autotutela od in sede di ricorso straordinario).
Può essere accolta
una domanda di risarcimento del danno derivante da ritardata assunzione alle dipendenze
della P.A. nel caso in cui l'Amministrazione, in virtù di provvedimenti
amministrativi tempestivamente impugnati ed annullati in s.g., in quanto illegittimi,
abbia provveduto all'assunzione diretta di personale, senza attingere alla graduatoria
di un precedente concorso, ancora valida, in cui il ricorrente abbia conseguito
una posizione migliore rispetto al personale assunto in via diretta; in tal caso,
infatti, il danno deve ritenersi in re ipsa e non sussiste l'onere della relativa
prova.
Nel caso di risarcimento del danno derivante da ritardata assunzione,
l'ammontare del risarcimento del danno per il periodo decorrente dalla data in
cui sussisteva il diritto all'assunzione va commisurato ad una somma corrispondente
alla retribuzione, comprensiva della quota di trattamento fine rapporto, che sarebbe
maturata a favore dell'interessato se fosse stato regolarmente assunto in servizio
per detti periodi, oltre al valore delle contribuzioni previdenziali obbligatorie
che in relazione alla retribuzione la P.A. avrebbe dovuto versare, con detrazione
in via equitativa dalla somma complessiva spettante di un abbattimento del 50%,
atteso che l'interessato in detti periodi ha impegnato le proprie energie non
a favore della P.A., ma per la cura di interessi familiari, culturali e di svago
in genere.