Come viene computato il primo mese aggiuntivo di maternità facoltativa ai fini delle ferie?
È possibile attaccare le ferie dopo l’astensione per maternità? L’art. 17 del Ccnl del 14/9/2000 disciplina le norme relative ai “congedi dei genitori” e fa esplicito riferimento al decreto legislativo 151/2001.
Il comma 5 di detto articolo si riferisce all’astensione dal lavoro di cui all’art. 32 del D.Lgs. 151/2001 che disciplina il “congedo parentale” cioè la precedente astensione facoltativa dal lavoro. In tale comma è scritto che “i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono validi ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.
Mentre per quanto riguarda la fruizione delle ferie dopo l’astensione per maternità, non vi sono norme che vietano o consentono di “attaccare” le ferie dopo l’astensione per maternità.
L’art. 18 del ccnl del 6/7/1994 disciplina il capitolo delle Ferie. Il comma 9 prevede: “le ferie sono un diritto irrinunciabile … sono fruite nel corso di ciascun anno solare in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente”. Pertanto, la possibilità di attaccare il periodo di ferie al periodo di astensione obbligatoria o facoltativa è demandata ad una eventuale intesa tra la richiesta del lavoratore e l’amministrazione che, se vuole, può accettare.