se non esaurientemente
documentata
È
legittimo il rigetto dell'istanza di trasferimento presentata da un dipendente
pubblico, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
per esigenze di assistenza ad un congiunto disabile, nel caso in cui la domanda
sia fondata esclusivamente su mere autocertificazioni e attestati, che non consentono
di superare una presunzione contraria, circa l'effettiva sussistenza, in particolare
del requisito dell'esclusività dell'assistenza, prestata dall'istante.
È
quanto ha stabilito il Tar del Lazio, sez. I quater, con la sentenza del 29 agosto
2006 n. 7739. Invero, argomenta il collegio che nel caso in cui il soggetto disabile
abbia altri stretti congiunti residenti nel medesimo Comune, appare poco plausibile
che l'onere esclusivo dell'assistenza venga assunto, in assenza di ragioni gravi
e documentate, da quello, fra tali congiunti, che sia quotidianamente occupato
per lavoro a notevole distanza; ne consegue che, in tal caso, deve ritenersi legittimo
il diniego avverso l'istanza di trasferimento avanzata dal dipendente interessato.