Pillole di Diritto

Trasferimenti
Anche per un disabile l'istanza può essere rigettata
se non esaurientemente documentata

Lo ha stabilito una sentenza del Tar-Lazio

È legittimo il rigetto dell'istanza di trasferimento presentata da un dipendente pubblico, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per esigenze di assistenza ad un congiunto disabile, nel caso in cui la domanda sia fondata esclusivamente su mere autocertificazioni e attestati, che non consentono di superare una presunzione contraria, circa l'effettiva sussistenza, in particolare del requisito dell'esclusività dell'assistenza, prestata dall'istante.
È quanto ha stabilito il Tar del Lazio, sez. I quater, con la sentenza del 29 agosto 2006 n. 7739. Invero, argomenta il collegio che nel caso in cui il soggetto disabile abbia altri stretti congiunti residenti nel medesimo Comune, appare poco plausibile che l'onere esclusivo dell'assistenza venga assunto, in assenza di ragioni gravi e documentate, da quello, fra tali congiunti, che sia quotidianamente occupato per lavoro a notevole distanza; ne consegue che, in tal caso, deve ritenersi legittimo il diniego avverso l'istanza di trasferimento avanzata dal dipendente interessato.

Raccolta giuridica a cura del Collettivo "Prendiamo la Parola" - Slai Cobas del Comune di Milano